Ricerca e innovazione


STUDIO DI INNOVAZIONI DI PROCESSO PER LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E VERIFICA DELLE LORO IMPLEMENTAZIONI

La possibilità di agevolare le attività rivolte all’innovazione di processo aziendale che hanno un diretto impatto sui modelli organizzativi e la competitività sul mercato, rappresentano una delle opzioni iscritte nella normativa del pacchetto Industria 4.0.

Premessa fondamentale è che “Ricerca e Sviluppo” sono concetti relativi all’azienda presa singolarmente, la normativa non si riferisce ad attività innovative in senso assoluto (attività mai svolte prima in Italia o nel mondo). Pertanto ogni impresa può rivendicare legittimamente i momenti in cui investe in R&D. Infatti i dati citati anche dall’Agenzia delle entrate dicono che quasi l’85% dei costi sostenuti in R&D non sono censiti nel bilancio di fine anno fiscale come tali, ma si disperdono nei rivoli di costi generali, costi di attività…

Nostra mission è aiutare le aziende ad individuare tali costi e valutare se possono generare un credito d’imposta pari al 50% del costo sostenuto, da compensare l’anno fiscale successivo al sostenimento del costo sui moduli F24 mensili.

La ricerca può essere riferita all’introduzione di innovazione in:

  • Prodotti
  • Processi
  • Servizi

Per attuare questa innovazione si può procedere attraverso tre vie (spesso usate in diverse fasi della stessa ricerca):

  • Ricerca Fondamentale
  • Ricerca Industriale
  • Ricerca sperimentale

Quando scriviamo di Innovazione (Ricerca e Sviluppo) nei processi, intendiamo che tutta la parte di studi relativa alla comprensione delle dinamiche interne di un’azienda (analisi organizzative, interviste, definizione di progetti, studi di settore, di mercato, valutazione della preparazione del personale interno…) rientrano nella “ricerca industriale”, così come riportato dalle normativa e ripreso dalla circolare 5/E del 16 marzo 2016 dell’agenzia delle entrate.

Secondo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 3, ripresa dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto attuativo, sono classificabili nella “ricerca industriale” le attività di:

– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

– creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi…

Lo studio effettuato può portare all’attività di studio necessaria per implementare processi innovativi o innovati nell’azienda o nell’area di essa interessata, applicando così quanto espresso nella definizione di “ricerca fondamentale”:

…in particolare, in base alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 3, sono classificabili nella “ricerca fondamentale” i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

In merito alle “utilizzazioni pratiche dirette”, il decreto attuativo, all’articolo 2, comma 1, lettera a), ha espressamente specificato che non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.

Per fare questo, ovvero implementare delle attività sperimentali per acquisire nuove conoscenze, occorre anche considerare quanto precisato nella definizione di ricerca sperimentale:

Infine, in base alle lettere c) e d) del comma 4 dell’articolo 3, riprese dalle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto attuativo, sono classificabili nello “sviluppo sperimentale” le attività di:

– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; la corrispondente disposizione del decreto attuativo ha ricompreso, tra le attività ammissibili nell’ambito dello sviluppo sperimentale, anche gli “studi di fattibilità”.

Al riguardo, si ritiene che la collocazione degli “studi di fattibilità” nell’ambito della definizione di “sviluppo sperimentale” non esclude che tale attività sia agevolabile se svolta nelle fasi della ricerca fondamentale e della ricerca industriale;

– realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

– produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali…

Le indicazioni fin qui riportate farebbero presuppore che la ricerca sia da ritenersi tale in ambito tecnico e tecnologico, ma la realtà è molto più ampia, come riportato dalla normativa iscritta nella Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014), leggiamo al paragrafo 1 comma 2 lettera d)

aiuti per attività di innovazione , che mirano principalmente a ovviare ai fallimenti del mercato legati alle esternalità positive (ricadute di conoscenza), alle difficoltà di coordinamento e, in misura minore, all’asimmetria dell’informazione. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese («PMI»), l’aiuto all’innovazione può essere concesso per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri beni immateriali, per il distacco di personale altamente qualificato (dal 2017 la normativo prevede anche il personale non altamente qualificato n.d.r.) e per l’acquisizione di servizi di consulenza e di supporto all’innovazione. Inoltre, al fine di incoraggiare le grandi imprese a collaborare con le PMI nelle attività di innovazione del processo e dell’organizzazione, possono essere finanziati anche i corrispondenti costi sostenuti sia dalle PMI che dalle grandi imprese;

Riteniamo pertanto che sia del tutto legittimo improntare ricerche atte a migliorare i processi organizzativi, realizzando la “combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale…” al fine di portare un significativo sviluppo dell’impresa in questione.

Per meglio chiarire, un paio di esempi concreti:

un’azienda vuole dotarsi di sistemi di controllo di processo interni, facendo riferimento alle normative ISO, ad esempio, come modello utile a generare un incremento della propria competitività. In un primo momento saranno necessarie tutte delle attività di analisi mirate a conoscere la situazione dell’azienda, al fine di sviluppare un modello teorico adeguato e infine implementare, anche attraverso specifiche consulenze formative atte a trasferire conoscenze al personale, il sistema a livello sperimentale, che deve essere monitorato nella sua applicazione per un periodo di tempo significativo. Al termine di questo processo, avremo quindi una innovazione di processo interno che renderà più competitiva l’impresa, fatti salvi eventuali aggiustamenti motivati dal monitoraggio post implementazione sperimentale.

Altro esempio può essere quello relativo all’implementazione di sistemi organizzativi complessi, che permetteranno all’impresa di efficientare il proprio modello di gestione.

L’applicazione di modelli teorici noti o sperimentali, che avverranno attraverso analisi, trasferimenti di conoscenze, studi e creazione di team di lavoro interni e/o supportati da consulenti esterni, daranno vita a nuovi metodi di fare impresa. La sperimentazione degli stessi per un adeguato periodo di tempo, permetterà di validare il sistema e renderlo operativo.

In entrambi i casi i costi agevolabile per la ricerca sono:

  • Consulenze Esterne (consulenti o società)
  • Contratti con Università
  • Personale interno dedicato al progetto (direzione, coordinamento, personale su cui avviene il trasferimento di conoscenze affinché si sperimenti il modello)
  • Revisore dei conti

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Immagine di una bussola su una carta nautica
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