Transizione 4.0: aumentate le aliquote del credito di imposta per formazione 4.0 e beni immateriali 4.0


Con il Decreto aiuti approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, il Governo interviene in maniera piuttosto marcata su due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0: il credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e il Credito d’imposta formazione 4.0.

Investimenti in beni immateriali 4.0: quale maggiorazione?

Le attuali aliquote del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, cioè i software presenti nell’allegato B per i quali nel 2022, così come nel 2021, è prevista un’aliquota al 20%; per il 2023 è prevista una proroga ancora al 20%, mentre l’aliquota passerà al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.

Il Decreto aiuti interviene sull’aliquota in vigore quest’anno, per gli investimenti in software 4.0 a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista è elevata al 50%.

Formazione 4.0: come cambia il credito

Per il 2022 l’incentivo prevede, stando alla normativa vigente, aliquote differenziate a seconda della classe dimensionale delle imprese. In particolare

  • 50% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 40% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il Decreto aiuti prevede che le prime due aliquote, quelle per le piccole e le medie imprese, possano salire rispettivamente al 70% e al 50% se le attività formative sono “erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti”.

Lo schema precedente, nel caso di rispetto della “condizione”, diventa quindi il seguente:

  • 70% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Formazione effettuata da soggetti diversi da quelli individuati da decreto da emanarsi entro 30 giorni:

  • 40% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 35% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Per maggiori informazioni sulle possibilità di usufruire di agevolazioni del piano Transizione 4.0: info@theorema.eu

Immagine di una bussola su una carta nautica
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