Industria 4.0: Credito d’imposta novità 2019
Premessa:
La normativa sulla ricerca e lo sviluppo dal 2012 ad oggi si è evoluta, è cambiata. Sono previsti cambiamenti anche per il 2019. Siamo protagonisti in questo settore dal 2012, in collaborazione con il sistema universitario, centri di ricerca, spin off e come consulenti per la corretta impostazione sostanziale e formale delle attività svolte dai nostri clienti.
Abbiamo sempre prestato attenzione ai cambiamenti della normativa e al corretto modo di interpretare il susseguirsi di circolari dell’Agenzia delle Entrate e del MISE, spesso anticipando i modelli di gestione indicati nel corso degli anni.
Anche questa volta vogliamo essere tra i primi nel formulare modelli di gestione appropriati e garantire ai clienti che si affideranno alla nostra consulenza trasparenza e massima fruibilità dei vantaggi iscritti nella legge, ancora da approvare, ma che presumibilmente dirà quanto segue:
Le novità proposte per il 2019:
Spese per le quali il credito è pari al 50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese totali ammissibili
Lettera a) Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Lettera b) Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di R&S ammissibili, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente (cioè controllate/controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. (per le persone fisiche si tiene conto dei titoli/diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore).
Spese per le quali il credito è pari al 25% della spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media del triennio 2012-2014 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%
Lettera a-bis) Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Lettera b) Strumenti ed attrezzature di laboratorio
Lettera c-bis) Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
Lettera d) Competenze tecniche e privative industriali
Lettera e) Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).
Le novità per il 2019 (ma in vigore anche per il 2018):
Le modifiche previste dal DDL bilancio 2019 riguardano anche la disciplina dei controlli successivi. In particolare viene previsto che le imprese beneficiarie del credito d’imposta:
- sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione;
- la relazione viene predisposta da soggetti diversi a seconda che le attività di R&S siano organizzate e svolte internamente all’impresa o commissionate a terzi.
Specificamente per le relazioni di R&S si intende:
1) Interna all’impresa: predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto/sotto progetto
2) Commissionate a soggetti terzi: la relazione va redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo Viene inoltre specificato meglio il concetto di territorialità della R&D:
con una norma di natura interpretativa, è stabilito che il co. 1-bis, dell’art. 3, del D.L. 145/2013:
- si riconosce il credito d’imposta ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di R&S per conto di imprese residenti/localizzate in altri Stati UE/SEE ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
- tale punto è stato interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile, assumono rilevanza solo le spese ammissibili relative alle attività di R&S svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato Italiano.
–
Infine, per tutte le aziende sarà necessario avere una revisione contabile terza:
Per quanto concerne al riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta, lo stesso è subordinato agli adempimenti certificativi: - per le imprese soggette a revisione legale: gli adempimenti sono posti in essere da un revisore legale o una società di revisione che attesti la corrispondenza tra l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la documentazione contabile predisposta dall’impresa:
- per le imprese non obbligate alla revisione legale: la certificazione è rilasciata da un revisore legale/società di revisione legale, iscritti nella Sez. A del registro dei revisori.
Fino a € 5.000,00 il costo del revisore sarà completamente recuperabile
Sintesi:
Le maggiori novità riguardano il fatto che dal 2019 le attività a commissionate a società terze che non siano riconosciute come centri di ricerca, passano dal 50 al 25%, così come i costi dei consulenti:
considerazioni: era corretto imputare precedentemente questi costi al 50%; è altrettanto corretto riconoscere la competenza di alcune strutture piuttosto che ad altre.
La necessità di fare relazioni per ogni progetto e sotto progetto sono un corretto modo di generare evidenze, metodologia per altro già adottata da sempre da Theorema.
La territorialità se da un lato finisce col non riconoscere le spese sostenute all’estero per R&D da aziende italiane, avvalora quanto scritto nella circolare 13/E del 27 aprile 2017 in cui si riconosceva la possibilità ai soggetti residenti di riconoscere come R&D le attività commissionate da soggetti non residenti: ex Circolare 13/E 27 aprile 2017, punto 1.6: …il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo…
La nostra consulenza:
- La nostra consulenza parte da un’analisi dei progetti in essere o di futura implementazione, al fine di valutare la possibilità di applicare le agevolazioni previste dalla normativa.
- Redigiamo quindi il testo di progetto indicando quale tipo di ricerca (Fondamentale, Industriale o Sperimentale) e per quale scopo (innovazione di prodotto, processo o servizio).
- Valutiamo con gli esperti fiscali nostri collaboratori e quelli del cliente la qualità e la quantità delle spese (ammissibilità, media incrementale sul triennio di riferimento)
- Coordiniamo con i vari fornitori del cliente gli step di avanzamento lavori e li supportiamo nella corretta realizzazione della relazione sui lavori svolti (verifica di quanto scritto e indicazioni eventuali per migliorie)
- Predisponiamo i documenti per la revisione contabile
- Assistiamo per conto del cliente il revisore
- Predisponiamo la conservazione documentale per eventuali verifiche ispettive
Siamo in grado, oltra al servizio di base sopra indicato di:
- Raccogliere i dati delle attività svolte e redigere le relazioni per conto di aziende e professionisti
- Condurre ricerche direttamente o attraverso Enti riconosciuti
- Effettuare consulenza fiscale tramite i nostri esperti (dott. Commercialisti iscritti all’albo dei revisori)
- Asseverare tramite perizia con atto notarile i progetti tecnici/software (Ing. iscritti all’albo)