Iper ammortamento, reintrodotto con la legge di Bilancio 2026
Con la legge di Bilancio 2026 viene confermata la reintroduzione dell’iper ammortamento, ossia una maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi che consente di dedurre quote di ammortamento più elevate e, di conseguenza, ridurre il carico fiscale.
La misura sostituisce i precedenti crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”.
Cosa possiamo fare per voi
Theorema, grazie alla competenza acquisita, è in grado di supportarvi nella gestione dell’iter burocratico e tecnico al fine di godere dell’agevolazione.
Beneficiari
Possono accedere all’iper ammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali.
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Agevolazione
Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato, come indicato di seguito, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Investimenti 4.0 e Autoproduzione di energia
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:
- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge (sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
- i beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Percentuale di maggiorazione del costo:
- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 43,2%)
- +100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 24%)
- +50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 12%)
Nota:L’iper ammortamento produce effetti esclusivamente ai fini IRPEF/IRES. Non produce effetti ai fini IRAP.
Come si richiede il beneficio
Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Le modalità operative saranno definite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’iper ammortamento è cumulabile con ulteriori aiuti, a condizione che:
- non vengano finanziate le stesse quote di costo;
- la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.
Non è cumulabile con il credito d’imposta “Industria 4.0”.
Cessione del bene e investimenti sostitutivi
Qualora il bene agevolato venga ceduto a terzi, oppure destinato all’estero, l’agevolazione decade. Tuttavia, il beneficio non viene perso se il bene ceduto viene sostituito, nello stesso periodo d’imposta, con un bene nuovo analogamente o più tecnologicamente avanzato. Se il nuovo bene ha un costo inferiore, l’agevolazione prosegue ma entro il limite del nuovo costo.
Per maggiori informazione sul nuovo iper ammortamento, scrivi a info@theorema.eu

