Formazione 4.0: firmato il decreto attuativo che spiega come fruire delle nuove aliquote maggiorate fino al 70%
Con un comunicato stampa diffuso lo scorso 8 luglio e relativo alla Formazione 4.0, il Mise fornisce le specifiche per fruire delle nuove aliquote del credito di imposta esplicitando quanto contenuto nel decreto attuativo.
Il nuovo decreto attuativo rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0, previsto nel Decreto legge “Aiuti” al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.
Il ministro Giorgetti ha dichiarato che “Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal Governo per modernizzare l’industria manifatturiera”.
“L’obiettivo è creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. È infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi”.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:
– dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
– dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Chi potrà erogare le attività formative?
Il decreto ministeriale introduce importanti novità per quanto riguarda i soggetti a cui le imprese si possono rivolgere per le attività di formazione che danno accesso al credito maggiorato.
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
- soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
- a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
- Istituti tecnici superiori
- i Competence Center 4.0
- gli European Digital Innovation Hub (EDIH)
Competenze certificate
Oltre all’ampliamento dei soggetti formatori qualificati, è prevista una nuova condizione per poter usufruire della maggiorazione: i lavoratori dovranno sottoporsi a un test per certificare le competenze iniziali, sia di base che specifiche, attraverso un questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita piattaforma informatica, secondo le modalità che verranno indicate in un successivo decreto direttoriale che il Mise dovrà emanare entro 30 giorni.
I risultati del test serviranno al soggetto che erogherà la formazione a determinare il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti.
Dopo la formazione il dipendente dovrà poi sottoporsi a un test finale, che servirà all’ente formatore a rilasciare un attestato o attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.
Il decreto entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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