Piano Transizione 5.0: l’incentivo per agevolare il risparmio energetico


Prossimamente verrà pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo piano di incentivazione Transizione 5.0 che permetterà alle aziende di accedere ad importanti agevolazioni qualora acquistassero beni strumentali o software che avranno un rilevante impatto sul risparmio energetico.
Inoltre, anche il miglioramento dell’autosufficienza energetica (pannelli solari), sarà oggetto di importanti agevolazioni.
Riportiamo di seguito un’ampia sintesi di quanto finora pubblicato riguardo al decreto in oggetto.
Theorema, da sempre impegnata a gestire le agevolazioni riferite a Ricerca e Sviluppo, Industria 4.0, Patent Box, è già operativa, con i suoi partner, per supportare le aziende al fine di raggiungere il massimo dei contributi fruibili.

Chi può accedere ai benefici del piano Transizione 5.0

Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

I beni strumentali incentivati e il collegamento al piano Transizione 4.0

Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni

  • Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Anche in questo caso si prevede che i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici
  • La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per:

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Di fatto si tratta dei sistemi di monitoraggio dei consumi, anche se parte di un più ampio sistema ERP.

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che

  • non generano risparmio, oppure
  • generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

Sono previste anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.

In particolare, i 6,3 miliardi sono distribuiti in questo modo:

  • 3.780 milioni per i beni strumentali
  • 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione
  • 630 milioni per la formazione

I pannelli fotovoltaici e gli altri sistemi per autoproduzione e autoconsumo

Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, la premessa è che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

La formazione

Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse:

  • se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi
  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali
  • fino a un massimo di 300 mila euro

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Le aliquote

Il requisito di base è che il macchinario deve abilitare un risparmio energetico annuo pari almeno al 3% dell’intera struttura produttiva, oppure al 5% del singolo processo a cui si riferisce l’acquisto dei beni. Il software è agevolato se si riferisce a un macchinari con le caratteristiche sopra esposte. Se la riduzione dei consumi è sopra il 6%, sale l’incentivo.

Ecco il meccanismo delle aliquote del nuovo Piano Transizione 5.0:

1) Riduzione dei consumi pari al 3% (è il livello minimo per avere accesso all’incentivo 5.0), oppure del 5% riferito al singolo impianto:

  • investimento fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta del 35%;
  • investimento fino a 10 milioni di euro: sulla quota eccedente i 2,5 milioni, il credito d’imposta è del 15%;
  • investimenti fino a 50 milioni di euro (tetto massimo dei costi ammissibili): sulla parte eccedente i 10 milioni, l’agevolazione è al 5%.

2) Riduzione dei consumi energetici della fabbrica pari almeno al 6%, oppure al 10% dell’impianto su cui si concentra l’investimento:

  • investimento fino a 2,5 milioni di euro: agevolazione al 40%;
  • investimento fino a 10 milioni di euro: agevolazione al 20% sulla parte eccedente i 2,5 milioni;
  • investimento fino a 50 milioni di euro: agevolazione al 10% sulla quota di spesa che supera i 10 milioni di euro:

3) Riduzione dei consumi sopra il 10%, oppure al 15% del singolo impianto:

  • investimento fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta al 45%;
  • investimento fino a 10 milioni di euro: credito d’imposta al 25%;
  • investimento fino a 50 milioni di euro: credito d’imposta al 15%.

Come si calcola il risparmio energetico

Il testo della norma spiega che per calcolare la riduzione dei consumi occorre:

  • riproporzionare i conteggi su base annuale
  • fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti
  • il risparmio sui consumi deve essere “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.

Gli oneri documentali

Le imprese dovranno produrre prima (ex ante) e dopo (ex post) aver effettuato l’investimento:

  • una certificazione ex ante
  • una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
  • una certificazione ex post
  • una comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  • una certificazione a cura del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Le certificazioni

Le due certificazioni invece dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo) e riguarderanno invece rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti.

In particolare la certificazione ex ante deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali, non quindi la parte dell’autoproduzione e autoconsumo).

La certificazione ex post deve invece attestare “l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

E’ possibile aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.

Come si fruisce dell’incentivo

Il credito d’imposta del piano Transizione 5.0 si usa in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025.

Il provvedimento di concessione

La fruizione dell’incentivo non è automatica: il Mimit trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione.

Ci sarà quindi un “provvedimento di concessione” fondamentale proprio a garantire al Governo che non vengano sforate le risorse disponibili. Infatti, le risorse sono definite e il Ministero attiverà un contatore per cui al termine delle risorse dovrebbe scattare la chiusura.

E’ indispensabile che il primo F24 venga fruito entro il 31/12/2025 ma se non dovesse esserci sufficiente capienza per scaricare il credito d’imposta maturato, lo si potrà fare anche in cinque quote annuali di pari importo.

La cumulabilità

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, fatta eccezione per il credito di imposta di Transizione 4.0 e per gli investimenti nella ZES unica.

Per saperne di più sul nuovo Piano Transizione 5.0, scrivi a info@theorema.eu

Immagine di una bussola su una carta nautica
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