Transizione 5.0: cosa prevede


Lo scorso 2 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 che ha istituito il Piano Transizione 5.0, con una dotazione di 6,3 miliardi attinta dal PNRR approvato l’8 dicembre u.s. nella veste revisionata sulla scorta dei principi di REPowerEU.

La disciplina del Piano Transizione 5.0 dovrà essere completata nelle prossime settimane: manca il decreto attuativo da adottarsi entro il 1° aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto-legge) e, inoltre, il Decreto-legge 19/2024 dovrà essere convertito in legge con scadenza il 1° maggio 2024. Restano però da chiarire alcuni aspetti della norma in fase dei conversione in legge.

COSA PREVEDE IL PIANO DI TRANSIZIONE 5.0

Il piano ha introdotto incentivi, sotto forma di credito d’imposta, dedicati a tutte le imprese che, tra il 2024 ed il 2025, avviino e concludano progetti di innovazione da cui consegua una complessiva riduzione dei consumi energetici, direttamente correlata agli investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (l’allegato B risulta peraltro arricchito di ulteriori voci ai fini di Transizione 5.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il risparmio energetico deve riguardare la struttura produttiva o i processi interessati dall’investimento, rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Tale risparmio energetico costituisce sia requisito di accesso al beneficio sia condizione per l’eleggibilità degli ulteriori investimenti rilevanti nell’ambito del medesimo progetto di innovazione:

  • in beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (escluse le biomasse) destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta,
  • in attività di formazione del personale dipendente erogata da docenti esterni, sino ad un massimo di 300.000 euro e nei limiti del 10% degli investimenti in beni strumentali. 

Il credito d’imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili – nei limiti di 50 milioni di euro – le aliquote previste per scaglioni di investimento e a seconda del livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione. L’agevolazione può giungere sino ad un massimo del 45% dei costi ammissibili e, in caso di impianti fotovoltaici particolarmente efficienti, addirittura sino al 63%. La fruizione in compensazione può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025; a decorrere dal 2026, il beneficio non fruito può essere compensato in cinque quote annuali.

Per maggiori informazione sulla Transizione 5.0 e per aggiornamenti sul prossimo decreto attuativo , scrivi a info@theorema.eu

Immagine di una bussola su una carta nautica
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